Il servizio reso presso l'Amministrazione dello Stato in qualita' di impiegato non di ruolo dal personale, cui si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, prima dell'assunzione nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, puo' essere riscattato ai fini della pensione applicando le norme che regolano i riscatti dei servizi civili non di ruolo resi allo Stato.

Testo vigente dal 25 luglio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-07-06;888~art12 · fonte del testo

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