Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuto in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, e successive modificazioni, sono concessi, dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli aumenti periodici di stipendio o paga sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni e con le limitazioni di cui al secondo e terzo comma. Per il personale mantenuto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera come permanenza nel grado il servizio reso nel grado stesso dal 5 agosto 1956 e come anzianita' di servizio, nei limiti ed alle condizioni previste dalle norme in vigore per i pari grado di ruolo del Corpo, il servizio di leva ed il servizio prestato nel Corpo stesso dopo la predetta data. Per il personale che sia invece mantenuto in servizio ai sensi dell'articolo 2 della presente legge il computo della permanenza nel grado dell'anzianita' di servizio e' effettuato in base alla disposizione di cui al precedente comma, sostituendo pero' alla data del 5 agosto 1956 quella di entrata in vigore della presente legge. Al personale di cui al primo comma compete anche, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza pensionabile, nella misura spettante ai pari grado in servizio permanente o in rafferma nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 25 luglio 1962

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-07-06;888~art10 · fonte del testo

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