Art. 2-bis — Collaborazione con autorità amministrative di settore
La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'Autorita' di regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. Le autorita' indicate al primo periodo, esclusivamente per le finalita' di cui al medesimo periodo, non possono opporre al gruppo di coordinamento il segreto d'ufficio. 6 Al fine di raccogliere elementi utili all'applicazione degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 ((, nonche' quello di cui all'articolo 1-bis del presente decreto,)) puo' richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi, secondo modalita' da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attivita' di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facolta' di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, ((n. 231)) Ai medesimi fini di cui al comma 2, la Presidenza del Consiglio puo' stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca, nonche' con altre amministrazioni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 2) che "Le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione di quelle di cui al medesimo comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima data, ferma restando la data di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista".
Testo vigente dal 21 maggio 2022
