Potenziamento della capacita' amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali Al fine di potenziare l'attivita' di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, e' istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti del nucleo, la durata degli incarichi, i compensi spettanti nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al netto degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, le ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo. All'articolo 2-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, dopo le ((parole)): «articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014» sono inserite le seguenti: «((, nonche' quello di cui all'articolo 1-bis del presente decreto,))»
  • b)dopo il comma 2, e' inserito il seguente ((:)) «2-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi, secondo modalita' da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attivita' di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facolta' di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, ((n. 231»;))
  • c)al comma 3 dopo le parole «enti di ricerca» sono inserite le seguenti «, nonche' con altre amministrazioni». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa ((di euro 570.000)) per l'anno 2022 e di euro 760.000 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Testo vigente dal 21 maggio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 maggio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 2022 al 21 maggio 2022. 3 parole tolte, 5 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) al comma 2, dopo le tolto: partole aggiunto: parole: «articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014» sono inserite le seguenti: «tolto: eaggiunto: , nonche' quello di cui all'articolo 1-bis aggiunto: del presente decreto,»

b) dopo il comma 2, e' inserito il seguentetolto: .aggiunto: : «2-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la Presidenza del Consiglio … delle facolta' di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231tolto: .»aggiunto: »;

… vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro 570.000 tolto: euro per l'anno 2022 e di euro 760.000 annui a decorrere dal 2023, si …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-21;21~art27 · fonte del testo

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