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I contributi previsti dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14, e dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, sono elevati rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. A carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale e' posto un contributo addizionale pari al 5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti. Detto contributo e' versato, in sede di conguaglio, alla gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non e' dovuto quando l'integrazione salariale e' corrisposta per sospensione o riduzione di orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive di cui al primo comma possono essere modificate mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058. Tale modifica e' obbligatoria quando la differenza tra le entrate e le uscite delle contabilita' separate della gestione speciale dell'edilizia, distintamente considerate, risulti superiore al 10 per cento.

Testo in vigore dal 1 settembre 1975 al 24 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-08-06;427~art8 · fonte del testo

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