Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Al pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria". 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 1975, n.427

1

La L. 6 agosto 1975, n.427 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che i contributi previsti dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 sono elevati al 3 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

D.P.R. 14 settembre 1978, n.897

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1978

Il D.P.R. 14 settembre 1978, n.897 ha disposto (con l'articolo unico) che "A decorrere dal 1 gennaio 1978, le aliquote dei contributi previsti dall'art. 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 e dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, sono elevate rispettivamente al 4 per cento ed al 2,80 per cento della retribuzione lorda imponibile."

Testo vigente dal 4 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 febbraio 1979

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1975 al 4 febbraio 1979.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 14 settembre 1978, n.897

    Il D.P.R. 14 settembre 1978, n.897 ha disposto (con l'articolo unico) che "A decorrere dal 1 gennaio 1978, le aliquote dei contributi previsti dall'art. 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 e dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, sono elevate rispettivamente al 4 per cento ed al 2,80 per cento della retribuzione lorda imponibile."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-02-02;14~art2 · fonte del testo

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