Articolo abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1975 al 24 settembre 2015. 239 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I contributi previsti dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14, e dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, sono elevati rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. A carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale e' posto un contributo addizionale pari al 5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti. Detto contributo e' versato, in sede di conguaglio, alla gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non e' dovuto quando l'integrazione salariale e' corrisposta per sospensione o riduzione di orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive di cui al primo comma possono essere modificate mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058. Tale modifica e' obbligatoria quando la differenza tra le entrate e le uscite delle contabilita' separate della gestione speciale dell'edilizia, distintamente considerate, risulti superiore al 10 per cento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-08-06;427~art8 · fonte del testo
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