Articolo abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1975 al 24 settembre 2015. 41 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il lavoratore che, durante il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, si dimette perche' assunto in altra azienda dello stesso settore di attivita', non perde il diritto alla integrazione salariale fino alla cessazione del precedente rapporto di lavoro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-08-06;427~art7 · fonte del testo
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