Art. 4 — Stanziamento per i contributi relativi ad opere di urbanizzazione

Per provvedere alla concessione dei contributi previsti dal successivo articolo 5 nella spesa per le opere di urbanizzazione primaria eseguite dagli enti realizzatori di programmi di opere di edilizia abitativa, e' autorizzato, per l'anno finanziario 1967, il limite di impegno di lire 1 miliardo. La quota non utilizzata per la concessione del contributo sui mutui accesi per tali opere puo' essere utilizzata per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi popolari.

Testo vigente dal 19 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;422~art4 · fonte del testo

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