Art. 2 — Stanziamenti per i contributi alle società cooperative edilizie a proprietà individuale

Per provvedere alla concessione di contributi in annualita' per la costruzione di alloggi popolari a cura di societa' cooperative edilizie a proprieta' individuale, e' autorizzato il limite di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, nella misura di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1967.

Testo vigente dal 19 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;422~art2 · fonte del testo

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