Art. 10 — Autorizzazione per la concessione del contributo ai sensi del titolo II della legge 1 novembre 1965, n. 1179

Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1 novembre 1965, n. 1179, relativi ai mutui richiesti dalle persone ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 9 della legge stessa e' autorizzato per l'anno finanziario 1967 l'ulteriore limite di impegno di lire 2 miliardi. Le domande per la concessione dei mutui debbono essere presentate agli istituti di credito autorizzati entro il 30 giugno 1968.

Testo vigente dal 19 aprile 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;422~art10 · fonte del testo

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