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E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonche' ad opere prive di concessione ad edificare per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare alla domanda copia del titolo che lo ha abilitato a costruire o, per le opere abusive, copia della domanda di concessione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nella ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nella ipotesi dell'articolo 35. Il contratto stipulato in difetto di tali documenti e' nullo e il funzionario dell'azienda erogatrice; cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, e' soggetto alle pene comminate dall'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge.

Testo in vigore dal 2 marzo 1985 al 23 giugno 1985

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 169/1994

    Parametro
    5 maggio 1994

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, lettera b) nella parte in cui indica una data successiva al 23 marzo 1992, e lettera d) nella parte in cui non prevede il pagamento di un corrispettivo adeguato al valore del diritto di abitazione, nonché comma 6, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 ottobre 1993 (disegno di legge n…

    Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art45 · fonte del testo

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