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((E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonche' ad opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni e' nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, e' soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni. Per le opere che gia' usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, puo' essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera gia' usufruisce di un pubblico servizio. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera e' stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo)).

Testo in vigore dal 23 giugno 1985 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 169/1994

    Parametro
    5 maggio 1994

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, lettera b) nella parte in cui indica una data successiva al 23 marzo 1992, e lettera d) nella parte in cui non prevede il pagamento di un corrispettivo adeguato al valore del diritto di abitazione, nonché comma 6, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 ottobre 1993 (disegno di legge n…

    Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 giugno 1985

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1985 al 23 giugno 1985. 36 parole tolte, 180 parole aggiunte.

E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonche' ad opere prive di concessione ad edificare aggiunto: iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare alla domanda tolto: copia del titolo che lo ha abilitato a costruire aggiunto: una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, aggiunto: gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoriatolto: , corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero tolto: nella ipotesi aggiunto: nell'ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate tolto: nella ipotesi aggiunto: nell'ipotesi dell'articolo 35. Il contratto stipulato in difetto di tali tolto: documenti aggiunto: dichiarazioni e' nullo e il funzionario tolto: dell'azienda erogatrice; aggiunto: della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, e' soggetto tolto: alle pene comminate dall'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977 aggiunto: ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni. Per le opere che gia' usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, puo' essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera gia' usufruisce di un pubblico servizio. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. tolto: 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge aggiunto: 15, attestante che l'opera e' stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art45 · fonte del testo

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