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Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un sedicesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, e' suddivisa fino ad un massimo di quindici rate trimestrali di eguale importo. Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari ad un ottavo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione e' suddivisa fino ad un massimo di sette rate trimestrali di eguale importo. ((Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento in ragione d'anno)). Le rate di cui ai commi precedenti non possono comunque essere inferiori a lire 150.000. Il nominativo dei beneficiari e' trasmesso dal comune al Ministero delle finanze per l'inserimento nelle categorie di cui ai decreti concernenti i criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali globali.

Testo in vigore dal 23 giugno 1985 al 14 gennaio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 23 giugno 1985

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1985 al 23 giugno 1985. 7 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… importo. Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate tolto: corrisposte dopo il 30 giugno 1985 aggiunto: successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del tolto: dieci aggiunto: 10 per cento in ragione d'anno. Le rate di cui ai commi precedenti non …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art36 · fonte del testo

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