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Quando in determinate zone agrarie si siano verificate avversita' atmosferiche o calamita' naturali, che abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni provocando perimento o mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al terzo della normale produzione, la Commissione tecnica provinciale determina, non oltre sessanta giorni dalla fine dell'annata agraria, i limiti entro i quali dovra' operarsi la riduzione del canone a favore dell'affittuario sulla base della media dei danni verificatisi.

Testo in vigore dal 30 giugno 1962 al 9 marzo 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-06-12;567~art4 · fonte del testo

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