Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a stabilire, con decreto da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Province per le quali, essendosi verificate in tutto o in parte del loro territorio eccezionali avversita' atmosferiche o calamita' naturali per l'annata agraria 1956-57, le Commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, debbono determinare riduzioni dei canoni di affitto di fondi rustici, nella misura percentuale dal 20 al 40 per cento, per ciascuna zona agricola danneggiata a seconda dei danni subiti. Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 21 ottobre 1957

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-10-10;921~art1 · fonte del testo

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