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[1]Per ogni violazione della stessa disposizione di legge si applica la relativa sanzione.
[2]Non di meno, nel caso di piu' violazioni commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione puo' essere applicata una sola volta, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalita' dell'autore delle violazioni.
[3]In tal caso la sanzione e' applicata in misura superiore a quella stabilita dalla legge per una sola violazione, purche' non si superi la meta' dell'ammontare complessivo delle pene, delle pene pecuniarie e delle sopratasse, che si sarebbero dovute applicare calcolando le singole violazioni.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 1 aprile 1998
