Corte costituzionale

Ordinanza n. 341/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/1997 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61 del codice

di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 7

novembre 1996 dal tribunale di Torino, iscritta al n. 114 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il tribunale di Torino - nel corso di un procedimento

penale che ai sensi dell'art. 241 delle norme transitorie proseguiva

secondo il previgente rito - con ordinanza del 7 novembre 1996 ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 del codice di

procedura penale del 1930, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza nei

confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei

confronti di altro concorrente nei medesimi reati;

che dall'ordinanza di rimessione emerge che il tribunale aveva in

precedenza giudicato, previa separazione dei procedimenti, altri

imputati, alcuni dei quali accusati degli stessi reati oggi ascritti

al concorrente sottoposto al distinto giudizio (associazione a

delinquere e reati di cui agli artt. 8 della legge 7 gennaio 1929, n.

4, e 4, numero 5, della legge 7 agosto 1982, n. 516: recte del d.-l.

10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 1982, n. 516);

che, ad avviso del rimettente, essendosi pronunciato sulle prove

esistenti agli atti, si verserebbe in situazione del tutto analoga a

quella posta a base della sentenza di questa Corte n. 371 del 1996,

con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un

imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare

una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale

la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua

responsabilità penale sia già stata comunque valutata;

che - soggiunge il giudice a quo - il dettato dell'art. 61 del

codice del 1930 sarebbe sostanzialmente identico a quello dell'art.

34 del nuovo codice di procedura penale, al quale si riferisce la

citata sentenza di questa Corte;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata;

Considerato che, secondo l'ordinanza di rimessione, la logica

sottesa alla sentenza n. 371 del 1996 comporterebbe che il giudice

che si sia pronunciato in un precedente giudizio sulla

responsabilità di alcuni concorrenti sia per ciò solo colpito da

incompatibilità in relazione al processo che venga successivamente

celebrato nei confronti di altro o di altri concorrenti;

che invece quella sentenza mantiene espressamente ferma la

precedente acquisizione giurisprudenziale, che risale alle sentenze

n. 186 del 1992 e n. 439 del 1993: nelle ipotesi di concorso di

persone nel reato, la autonomia delle posizioni di ciascun

concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della

fattispecie, una segmentazione di processi e la scomposizione del

fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in

processi distinti, senza che la decisione dell'uno debba influenzare

quella dell'altro;

che con la sentenza n. 371 del 1996 si è però affermato che il

principio costituzionale del giusto processo, anche indipendentemente

dalle ipotesi di concorso di persone nel reato, impedisce che uno

stesso giudice valuti più volte, in sentenza, in successivi processi

la responsabilità penale di una persona in relazione al medesimo

reato;

che pertanto l'incompatibilità del giudice non può essere

estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei

confronti di diversi soggetti, concorrenti o meno nel reato, ma deve

essere ragionevolmente circoscritta ai casi in cui, con la sentenza

che definisce il processo a carico di un imputato, vengano compiute,

sia pure incidentalmente, valutazioni in ordine alla responsabilità

penale di una persona formalmente estranea al processo;

che di conseguenza solo attraverso la puntuale analisi

dell'effettivo contenuto della sentenza che si assuma pregiudicante

può essere accertato l'eventuale compimento di una valutazione in

ordine alla responsabilità del terzo, suscettibile di determinare

l'incompatibilità del giudice al successivo giudizio;

che le argomentazioni sopra svolte sono valide non soltanto per

l'art. 34 del nuovo codice di procedura penale, ma anche per l'art.

61 del codice di procedura penale del 1930, trattandosi di

disposizioni di analogo contenuto e di identica ratio;

che nel caso di specie non risulta che il tribunale di Torino

nella sentenza resa nei confronti di alcuni dei concorrenti abbia

espresso una qualche valutazione circa la responsabilità

dell'ulteriore concorrente, la cui posizione era stata stralciata;

che lo stesso tribunale in tale sentenza si era limitato a

dichiarare taluni reati estinti per amnistia, a escludere, per il

delitto di associazione a delinquere, la prova evidente della

insussistenza del fatto e a dichiararne l'estinzione per intervenuta

prescrizione, dopo aver concesso le attenuanti generiche: nulla era

detto circa la posizione del concorrente estraneo al processo, che è

quindi rimasta non pregiudicata;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 61 del codice di procedura penale del 1930,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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