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[1]Decorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che il pagamento sia stato eseguito, si osservano le norme seguenti:
[2]1° se la domanda di oblazione e' presentata prima che sia emesso il decreto di condanna, l'intendente di finanza prosegue negli atti di sua competenza;
[3]2° se la domanda e' presentata dopo emesso il decreto di condanna e contro di questo sia stata proposta opposizione, l'intendente di finanza da' partecipazione del mancato pagamento al procuratore del Re presso il tribunale competente per il giudizio;
[4]3° se non e' stata proposta opposizione, l'intendente di finanza promuove l'esecuzione del decreto di condanna. 3
[5]Nei casi suddetti, ovvero quando la domanda per oblazione non sia stata accolta, la somma depositata a norma dell'art. 47 rimane a garanzia del pagamento dell'ammenda a cui venga condannato l'imputato, oltreche' del rimborso delle spese.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 50, comma 1 "nelle parti in cui si prevedono la competenza dell'Intendente a pronunziare decreto di condanna e le ipotesi della opposizione o della mancata opposizione, fermo restando l'obbligo dell'Intendente di dare partecipazione al Procuratore della Repubblica del mancato pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione".
Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 31 dicembre 2025
