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[1]Decorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che il pagamento sia stato eseguito, si osservano le norme seguenti:
[2]1° se la domanda di oblazione e' presentata prima che sia emesso il decreto di condanna, l'intendente di finanza prosegue negli atti di sua competenza;
[3]2° se la domanda e' presentata dopo emesso il decreto di condanna e contro di questo sia stata proposta opposizione, l'intendente di finanza da' partecipazione del mancato pagamento al procuratore del Re presso il tribunale competente per il giudizio;
[4]3° se non e' stata proposta opposizione, l'intendente di finanza promuove l'esecuzione del decreto di condanna.
[5]Nei casi suddetti, ovvero quando la domanda per oblazione non sia stata accolta, la somma depositata a norma dell'art. 47 rimane a garanzia del pagamento dell'ammenda a cui venga condannato l'imputato, oltreche' del rimborso delle spese.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 10 aprile 1969
