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[1]Contro il decreto di condanna l'imputato puo' fare opposizione nel termine di giorni 15 dalla notificazione.

[2]L'opposizione e' proposta mediante dichiarazione contenente i motivi, ricevuta dall'intendente di finanza, che ha emesso il decreto, o da un funzionario da lui delegato, ovvero da un funzionario degli uffici finanziari del luogo di residenza dell'imputato.

[3]L'opposizione deve essere proposta dall'imputato o da un suo procuratore munito di mandato generale o speciale. Possono altresi' fare opposizione le persone e gli enti, dei quali sia stata dichiarata la responsabilita' civile per il pagamento dell'ammenda.

[4]La opposizione dell'imputato ha effetto estensivo alle dette persone ed enti e l'opposizione da questi prodotta ha effetto estensivo rispetto all'imputato.

[5]Quando con uno stesso decreto siano condannate piu' persone concorrenti nello stesso reato, l'opposizione presentata da una di esse ha effetto estensivo alle altre, che non hanno fatto opposizione.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 10 aprile 1969

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art40 · fonte del testo

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