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((Per gli iscritti al Fondo, che cessino dal prestare servizio senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facolta' di proseguire volontariamente l'iscrizione, e' costituita, al compimento dell'eta' prevista per il diritto a pensione o anche prima, a domanda degli interessati, una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per il periodo corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo mediante accreditamento dei contributi base determinati quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo medesimo)). In aggiunta ai contributi base accreditati a norma del comma precedente, sono trasferiti al Fondo adeguamento pensioni i contributi calcolati con le modalita' ed in base alle percentuali vigenti nel periodo al quale si riferiscono i contributi stessi. Gli iscritti di cui al primo comma del presente articolo hanno, altresi', diritto alla restituzione di una somma pari alla differenza fra quella versata in loro favore al Fondo di previdenza per il personale di volo e quella trasferita all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, maggiorata dell'interesse annuo del 4 per cento calcolato sino alla data di cessazione dell'obbligo assicurativo. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 1988, N. 480)). Le norme del presente articolo, tranne quelle di cui al precedente terzo comma, sono applicabili anche a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto a pensione indiretta a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

Testo in vigore dal 27 novembre 1988 al 1 luglio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 novembre 1988

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1965 al 27 novembre 1988. 95 parole tolte, 44 parole aggiunte.

tolto: Gli iscritti per i quali, posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia cessato l'obbligo della contribuzioneaggiunto: Per gli iscritti al Fondo, tolto: a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aggiunto: che cessino dal prestare servizio senza aver conseguito diritto a pensionetolto: , e che aggiunto: e non si avvalgano tolto: o non possano avvalersi della facolta' di tolto: continuare aggiunto: proseguire volontariamente l'iscrizione, tolto: hanno diritto alla costituzione, aggiunto: e' costituita, al compimento dell'eta' prevista per il diritto a pensione o anche prima, a domanda degli interessati, una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per il periodo corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo tolto: stesso, di una posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, mediante accreditamento dei contributi base determinatitolto: , quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la … dell'interesse annuo del 4 per cento calcolato sino alla data di cessazione dell'obbligo assicurativo. tolto: Gli adempimenti citati nel presente articolo sono disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale quando sia decorso un quinquennio dalla data di cessazione dell'obbligo assicurativo o - a domanda dello interessato - anche prima che tale periodo sia decorso aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 1988, N. 480. Le norme del presente articolo, tranne quelle di cui al precedente terzo comma, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art38 · fonte del testo

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