Art. 35 — Liquidazione della posizione assicurativa
Articolo abrogato dalla l. 29 ottobre 1971, n. 889.
Abrogato dal 1 dicembre 1971
Articolo abrogato dalla l. 29 ottobre 1971, n. 889.
Abrogato dal 1 dicembre 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 dicembre 1971. 403 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per gli iscritti al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, i quali cessino di prestare servizio posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facolta' di continuare volontariamente l'iscrizione a termine degli articoli 25 e seguenti della presente legge, si costituisce, per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al Fondo predetto, una posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti mediante accreditamento dei contributi base determinati, quanto alla classe e alla categoria, secondo le norme in vigore per la detta assicurazione durante il periodo stesso. In aggiunta ai contributi base accreditati all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti a norma del comma precedente per i periodi successivi al 30 aprile 1952, sono anche trasferiti al Fondo adeguamento pensioni i contributi calcolati con le modalita' ed in base alle percentuali per esso vigenti durante i periodi stessi. Gli iscritti di cui al primo comma hanno altresi' diritto alla restituzione di una somma pari all'1 per cento della retribuzione complessivamente percepita e assoggettata a contributo durante il periodo di iscrizione al Fondo. Gli adempimenti relativi al presente articolo sono disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale quando siano decorsi sei mesi dalla cessazione del servizio o - a domanda dell'interessato - anche prima che tale periodo sia trascorso. Le norme del presente articolo sono applicabili anche a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto alla pensione di riversibilita' a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. I superstiti di iscritti deceduti prima, dell'entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano potuto conseguire la pensione di riversibilita' a carico del Fondo, possono ottenere, purche' no facciano domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che i periodi di servizio del dante causa coperti di assicurazione nel Fondo siano considerati utili nell'assicurazione generale obbligatoria qualora, ai sensi delle disposizioni che disciplinano quest'ultima assicurazione, abbiano titolo a conseguire la pensione di riversibilita'. In tal caso il Fondo trasferira' all'assicurazione generale obbligatoria i contributi base e quelli dovuti al Fondo adeguamento pensioni nella misura prevista dal secondo comma del presente articolo. L'articolo 25 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, e' abrogato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1971, N. 889
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-28;830~art35 · fonte del testo
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