Art. 37 — Incedibilità, impignorabilità e insequestrabilità delle pensioni

Le pensioni costituite in forza della presente legge non sono cedibili se non a favore di stabilimenti ospitalieri o ricoveri, per il pagamento delle diarie relative. Esse sono esenti da pignoramento e sequestro e non possono essere soggette a riduzioni, salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha diritto di trattenere sulle prestazioni di cui alla presente legge l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.

Testo vigente dal 27 luglio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art37 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari