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((La misura della pensione e' pari al 3 per cento della retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 24, per ogni anno riconosciuto utile, considerando come un anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. La pensione dell'iscritto non puo' superare la retribuzione pensionabile, ne', qualora debba essere liquidata ai sensi del punto b) e del penultimo comma del precedente articolo 22, essere inferiore al 50 per cento della retribuzione pensionabile predetta)). Fermo restando il massimale di cui al precedente comma, la pensione e' aumentata di un ventesimo del suo ammontare per ciascuno dei figli di cui al successivo articolo 32. Il ventesimo supplementare per ciascun figlio spetta anche in aggiunta alla pensione minima di cui allo stesso comma. La pensione annua e' dovuta in tredici quote mensili. La tredicesima quota da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie, spetta ai titolari di pensioni in godimento alla data del 1 dicembre ed e' corrisposta per intero, qualunque sia il mese di decorrenza della pensione.

Testo in vigore dal 1 settembre 1973 al 1 luglio 1997

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1965 al 1 settembre 1973. 36 parole tolte, 24 parole aggiunte.

La misura della pensione e' pari tolto: a tanti trentesimi del 75 aggiunto: al 3 per cento della retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 24, per tolto: quanti sono gli anni riconosciuti utili ai sensi del precedente articolo 23 aggiunto: ogni anno riconosciuto utile, considerando come aggiunto: un anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. La pensione dell'iscritto non puo' superare la retribuzione pensionabile, ne', qualora debba esseretolto: , liquidata la pensione di invalidita' di cui al preceduto articolo 22 aggiunto: liquidata ai sensi del punto b) aggiunto: e del penultimo comma del precedente articolo 22, essere inferiore tolto: ai quindici trentesimi del 75 aggiunto: al 50 per cento della tolto: predetta retribuzione pensionabile aggiunto: retribuzione pensionabile predetta. Fermo restando il massimale di cui al precedente comma, la pensione e' aumentata …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art25 · fonte del testo

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