Art. 49 — Calcolo e decorrenza della pensione al personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1 luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge

La pensione spettante a coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al precedente articolo 48 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purche' il versamento del contributo di cui alla lettera b) del precedente articolo 48 pervenga all'I.N.P.S. entro sei mesi dalla data in cui l'Istituto stesso ne ha comunicato l'importo. Qualora il versamento pervenga dopo tale termine, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il versamento e' pervenuto all'I.N.P.S. La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione di cui al precedente articolo 25 e' quella pensionabile spettante alla data della domanda ad un iscritto avente qualifica ed anzianita' di grado pari a quella che l'interessato aveva all'atto della cessazione dal servizio. Salvo quanto previsto dal precedenti commi, trovano l'applicazione, nel riguardi di coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al precedente articolo 48, le disposizioni che disciplinano il trattamento di pensione in favore degli Iscritti obbligatori al Fondo. Il Fondo si surroga, con effetto dalla data di decorrenza della pensione posta a proprio carico, nei diritti derivanti agli interessati dai contributi versati in loro favore nella assicurazione generale obbligatoria durante il periodo del quale e' stato concesso il riconoscimento.

Testo vigente dal 27 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art49 · fonte del testo

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