Art. 13 — La misura della pensione

((La misura della pensione complessiva e' pari a tanti trentesimi del 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile fino al massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi. Ai fini suddetti la retribuzione pensionabile si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere - vigenti alla data di decorrenza della pensione - relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante gli ultimi dieci anni di navigazione o di imbarco - o nel minor periodo complessivo che l'iscritto puo' far valere ai fini del conseguimento della pensione - ed al genere della nave e della navigazione. La determinazione delle medie anzidette e' eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione. Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti, sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione. L'importo della pensione e' integrato fino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ed e' maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dalla assicurazione medesima. Tale maggiorazione e' a carico dell'assicurazione obbligatoria allorquando competa al marittimo un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione stessa che comporti la concessione delle quote di maggiorazione per i familiari a carico. L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non puo' essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato, applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento. 3 La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non puo' essere inferiore ai 15/30 del 74 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera d) della presente legge. La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti in corrispondenza dei periodi di navigazione riconosciuti utili per la pensione complessiva. Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, entrambe al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, spetta all'iscritto un trattamento pari alla quota predetta. La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, e' ripartita in tredici rate mensili. La tredicesima mensilita' e' corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con effetto dal 1 gennaio 1970, alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969, con esclusione di quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1969 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970)). 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 febbraio 1973, n. 27

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1976

La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le pensioni in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge che siano state assoggettate a riduzione per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 13, settimo comma, della legge 27 luglio 1967, numero 658, sostituito dal presente articolo, sono ripristinate nel loro effettivo ammontare con decorrenza dalla data predetta"; ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1976, la percentuale prevista dall'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' elevata all'80 per cento ed essa si applica alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975, con esclusione di quelle liquidate a superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1975 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1976".

Testo vigente dal 1 aprile 1973

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1973

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973. 174 parole tolte, 172 parole aggiunte.

La misura della pensione complessiva e' pari a tanti trentesimi del tolto: 65 aggiunto: 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utiletolto: , sino ad un aggiunto: fino al massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a tolto: sei aggiunto: 6 mesi. Ai fini suddettitolto: , la retribuzione pensionabile tolto: s'intende aggiunto: si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere - vigenti alla tolto: fine del mese precedente quello aggiunto: data di decorrenza della pensione - relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante tolto: i singoli periodi di navigazione, aggiunto: gli ultimi dieci anni di navigazione o di imbarco - o nel minor periodo complessivo che l'iscritto puo' far valere ai fini del conseguimento della pensione - ed al genere della nave e della navigazione. La determinazione tolto: della media anzidetta aggiunto: delle medie anzidette e' eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente … per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiutiaggiunto: , sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo … per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste tolto: dall'assicurazione obbligatoria aggiunto: dalla assicurazione medesima. Tale maggiorazionetolto: , sino a concorrenza del massimale di cui al primo comma del presente articolo, e' corrisposta ripartendone l'ammontare tra l'assicurazione obbligatoria e la Gestione marittimi, nel rapporto intercorrente tra gli importi della pensione rispettivamente a carico delle due gestioni, mentre resta di esclusiva competenza dell'assicurazione obbligatoria la quota degli assegni, a carico dell'assicurazione medesima, eccedente il massimale predetto aggiunto: e' a carico dell'assicurazione obbligatoria allorquando competa al marittimo un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione stessa che comporti la concessione delle quote di maggiorazione per i familiari a carico. L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non puo' essere inferiore al trattamento che sarebbe spettatoaggiunto: , applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data … al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non puo' essere inferiore ai tolto: quindici trentesimi del 65 aggiunto: 15/30 del 74 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortuniotolto: , occorso mentre era imbarcato o per causa di serviziotolto: , o di malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera d)tolto: , della presente legge. tolto: Ove l'infortunio o la malattia dia luogo alla liquidazione di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, la misura della pensione di cui al precedente comma e' ridotta ad un importo tale che, sommato con l'importo della rendita anzidetta, non superi la retribuzione annua attribuibile all'iscritto, secondo la tabella allegata alla presente legge, alla data immediatamente precedente l'evento che ha dato luogo alla liquidazione della pensione. La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolotolto: , comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia tolto: ed aggiunto: e i superstiti in tolto: relazione ai contributi versati nell'assicurazione medesima durante i periodi aggiunto: corrispondenza dei periodi di navigazione riconosciuti utili per la pensione complessiva. Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti tolto: d'importo aggiunto: di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, tolto: spetta all'iscritto una pensione d'importo aggiunto: entrambe al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, spetta all'iscritto un trattamento pari alla quota predetta. La pensione annua aggiunto: complessiva, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, e' ripartita in tredici rate mensili. La tredicesima mensilita' e' corrisposta tolto: agli aventi diritto alla rata di dicembre aggiunto: con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con effetto dal 1 gennaio 1970, alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969, con esclusione di quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1969 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 febbraio 1973, n. 27

    La L. 22 febbraio 1973, n. 27 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le pensioni in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge che siano state assoggettate a riduzione per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 13, settimo comma, della legge 27 luglio 1967, numero 658, sostituito dal presente articolo, sono ripristinate nel loro effettivo ammontare con decorrenza dalla data predetta"; ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1976, la percentuale prevista dall'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' elevata all'80 per cento ed essa si applica alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975, con esclusione di quelle liquidate a superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1975 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1976".

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art13 · fonte del testo

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