La misura della pensione mensile complessiva e' pari ad un trentanovesimo della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno per il quale e' stato versato il contributo al Fondo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso. Le frazioni di anni si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese. La misura della pensione mensile complessiva non puo' superare il 90 per cento della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno per il quale e' stato versato il contributo al Fondo. Nel caso di invalidita', la misura della pensione complessiva non puo' essere inferiore al 50 per cento della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno di contribuzione al Fondo. La pensione complessiva, calcolata a norma del presente articolo, comprende la pensione dovuta dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, al netto delle maggiorazioni per carichi familiari, determinata in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione medesima durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva. Le quote di maggiorazione per carichi di famiglia, dovute dall'assicurazione generale obbligatoria, sono corrisposte in aggiunta alla pensione complessiva. Qualora la pensione complessiva risulti di importo inferiore a quello della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al precedente comma, all'iscritto spetta una pensione d'importo pari a questa ultima.

Testo vigente dal 20 dicembre 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art17 · fonte del testo

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