Art. 86 — Vendita o distruzione delle cose confiscate

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1989 al 30 dicembre 2022. Leggi il testo vigente →

1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui e' stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. 2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non e' opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice puo' disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.

Testo in vigore dal 5 agosto 1989 al 30 dicembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art86 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari