Art. 51 — Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti

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1. Quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice, l'autorita' giudiziaria ne fa richiesta al capo dell'ufficio giudiziario perche' provveda alla scelta del personale idoneo. 2. Al fine indicato nel comma 1 il capo dell'ufficio giudiziario e' autorizzato a stipulare uno o piu' contratti trimestrali, prorogabili per un periodo non superiore a un anno, con imprese di servizi specialistici, aventi sede, di regola, nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario medesimo. 3. Ai contratti si applicano le disposizioni dell'articolo 7 comma 1 della legge 3 ottobre 1987 n. 401. Il parere sulla congruita' della spesa e' espresso dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente.

Testo in vigore dal 5 agosto 1989 al 23 agosto 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 280/1993

    Questione inammissibile
    10 giugno 1993

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76, 97, primo comma e 101, secondo comma, della Costituzione dal Pretore di Vicenza - Sez…

    Art. 51 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art51 · fonte del testo

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