Art. 38 — Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova
Articolo abrogato dalla l. 7 dicembre 2000, n. 397.
Abrogato dal 18 gennaio 2001
Articolo abrogato dalla l. 7 dicembre 2000, n. 397.
Abrogato dal 18 gennaio 2001
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di La Spezia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001. Il Presidente: Santosuosso Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 7 novembre 2001. Il cancelliere: Fruscella
Art. 512 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 38 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1995 al 18 gennaio 2001. 129 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: 1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dell'articolo 190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facolta' di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni. 2. L'attivita' prevista dal comma 1 puo' essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati. 2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa puo' presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare. 2-ter. La documentazione presentata al giudice e' inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 DICEMBRE 2000, N. 397
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art38 · fonte del testo
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