Art. 65 — Obblighi del difensore non iscritto nell'albo del circondario
Articolo abrogato dal d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 dicembre 2001, n. 438.
Abrogato dal 19 dicembre 2001
Articolo abrogato dal d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 dicembre 2001, n. 438.
Abrogato dal 19 dicembre 2001
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2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1989 al 19 dicembre 2001. 115 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: 1. Il difensore che non e' iscritto nell'albo del circondario dove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui e' in corso il procedimento deve comunicare il proprio domicilio quando questo non risulta gia' dagli atti. 2. Nel corso delle indagini preliminari, ai fini delle notificazioni degli avvisi, i difensori, se non hanno domicilio nel circondario dove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui e' in corso il procedimento, devono eleggere domicilio nel medesimo circondario entro cinque giorni dalla nomina. 3. Se il difensore non ha fatto la comunicazione o l'elezione di domicilio a norma dei commi 1 e 2, l'autorita' giudiziaria procedente dispone che la notificazione degli avvisi sia eseguita presso il presidente del consiglio dell'ordine forense.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2001, N. 374, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 DICEMBRE 2001, N. 438
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art65 · fonte del testo
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