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(Disciplina applicabile in caso di regressione dei procedimenti alla fase istruttoria) 1. Le disposizioni dell'articolo 243 comma 2 si osservano anche quando, dopo la scadenza dei termini di sei o dodici mesi previsti dall'articolo 242, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando non sono rispettati i termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4. In tali casi si osservano altresi' le seguenti disposizioni:

  • a)i termini che, secondo il codice, decorrono dal momento in cui e' effettuata taluna delle iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335, sono computati a partire dalla data del provvedimento che dispone la regressione del procedimento o la trasmissione degli atti al pubblico ministero;
  • b)alle nullita' relative verificatesi nel corso dell'istruzione si applica l'articolo 181 commi 1 e 2 del codice;
  • c)alla parte civile ritualmente costituita spettano nelle indagini preliminari i poteri attribuiti dal codice alla persona offesa. 2. Quando non sono rispettati i termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4, il pubblico ministero, il giudice istruttore o il pretore comunica al procuratore generale presso la corte di appello, che ne informa il ministro di grazia e giustizia, le ragioni che hanno impedito l'osservanza dei predetti termini e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Testo in vigore dal 5 agosto 1989 al 19 aprile 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art244 · fonte del testo

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