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1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356)). 2. Quando per le notificazioni ((dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice)) e' richiesto l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario. 3. L'atto di citazione contiene:

  • a)l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonche' del decreto che ha autorizzato la citazione;
  • b)le generalita' e il domicilio della persona da citare;
  • c)il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi; ((d) l'indicazione degli obblighi e delle facolta' previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;))
  • e)l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potra', a norma dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. 4. Quando la citazione e' disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), e) nonche' l'indicazione dell'imputato.

Testo in vigore dal 8 agosto 1992 al 30 dicembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1992

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1989 al 8 agosto 1992. 29 parole tolte, 42 parole aggiunte in 2 capoversi.

1. tolto: I testimoni, i periti, gli interpreti e i consulenti tecnici sono citati almeno tre giorni prima della data fissata per il dibattimento aggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1992, N. 356. 2. Quando per le notificazioni aggiunto: dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice e' richiesto l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario. 3. L'atto di citazione contiene:

d) l'indicazione degli obblighi tolto: stabiliti per i testimoni e i periti aggiunto: e delle facolta' previsti dagli articoli 198aggiunto: , 210 e 226 del codice;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art142 · fonte del testo

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