[1](Notificazione all'imputato estraneo alle forze armate della Stato; citazione di testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici).

[2]Le notificazioni all'imputato estraneo alle forze armate dello Stato, che non sia detenuto, sono eseguite nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, salvo che questo codice disponga altrimenti.

[3]Per la citazione di testimoni, periti, interpreti o consulenti tecnici, per il giudizio, si osservano le disposizioni degli articoli 298 e 299.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art363 · fonte del testo

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