Art. 132-bis — Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 2017 al 18 maggio 2019. Leggi il testo vigente →

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e' assicurata la priorita' assoluta:

  • a)ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalita' organizzata, anche terroristica;
  • a-bis)ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;
  • b)ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
  • c)ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
  • d)ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
  • e)ai processi nei quali e' contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
  • f)ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
  • f-bis)ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale. 77 2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 ottobre 2017, n. 161

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La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 30, comma 3) che "All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni»".

Testo in vigore dal 19 novembre 2017 al 18 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 novembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2017 al 19 novembre 2017.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 ottobre 2017, n. 161

    La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 30, comma 3) che "All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art132bis · fonte del testo

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