Art. 15 — Criteri di aggiudicazione delle forniture
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 luglio 1992, n. 358.
Abrogato dal 26 agosto 1992
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 luglio 1992, n. 358.
Abrogato dal 26 agosto 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1981 al 26 agosto 1992. 385 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le forniture previste dalla presente legge sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:
tolto: a) al prezzo piu' basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero
tolto: b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita', il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che e' loro attribuita. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione l'amministrazione, prima di procedere all'aggiudicazione, puo' chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facolta' di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara. Tale provvedimento deve essere comunicato al Ministero del tesoro, ai sensi e nei termini dell'articolo 2, ultimo comma, per il successivo inoltro al Comitato consultivo per gli appalti pubblici della Comunita' economica europea. Nel caso di appalto-concorso, di cui all'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e all'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, l'amministrazione non puo' escludere un'offerta per il solo motivo che essa sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quello in uso in Italia, a condizione che tale offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato di oneri. In tal caso, gli offerenti devono unire all'offerta tutti gli elementi necessari per il raffronto tra i due sistemi di calcolo e fornire qualsiasi chiarimento supplementare che l'amministrazione ritenga indispensabile. L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria. L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, e' tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13, presentando la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi dell'articolo 6, lettera d). Qualora tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'amministrazione annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione e aggiudica la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 LUGLIO 1992, N. 358
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-03-30;113~art15 · fonte del testo
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