Art. 11 — Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 luglio 1992, n. 358.
Abrogato dal 26 agosto 1992
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 luglio 1992, n. 358.
Abrogato dal 26 agosto 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1981 al 26 agosto 1992. 132 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, se chi esercita la impresa e' italiano o straniero residente in Italia, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza, se straniero non residente in Italia. Per le imprese residenti in Gran Bretagna ed in Irlanda puo' essere richiesto un certificato del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies", attestante che l'impresa e' "incorporated" o "registered", ovvero, in caso contrario ed in tutti gli altri casi in cui non esista un registro professionale, un certificato dal quale risulti che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare l'impresa nel Paese in cui e' stabilito, indicandone la ragione commerciale e sede.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 LUGLIO 1992, N. 358
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-03-30;113~art11 · fonte del testo
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