Art. 7 — Termine di ricezione delle offerte per i pubblici incanti
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 luglio 1992, n. 358.
Abrogato dal 26 agosto 1992
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 luglio 1992, n. 358.
Abrogato dal 26 agosto 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1983 al 26 agosto 1992. 156 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per i pubblici incanti il termine di ricezione delle offerte di cui alla lettera g) dell'articolo 5 non puo' essere inferiore a 42 ed a 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma dell'articolo 4, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1), ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Qualora le offerte possano essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al primo comma deve essere adeguatamente prolungato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 LUGLIO 1992, N. 358
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-03-30;113~art7 · fonte del testo
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