Art. 6 — Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1995 al 11 dicembre 1998. Leggi il testo vigente →

Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1995, n. 340

1

La L. 8 agosto 1995, n. 340 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 6 della citata legge n. 302 del 1990 e' fissato, ai fini della presente legge, in novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore."

Testo in vigore dal 2 settembre 1995 al 11 dicembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1995

Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 1990 al 2 settembre 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 agosto 1995, n. 340

    La L. 8 agosto 1995, n. 340 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 6 della citata legge n. 302 del 1990 e' fissato, ai fini della presente legge, in novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-10-20;302~art6 · fonte del testo

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