Art. 5 — Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio

Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:

  • a)lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre;
  • b)lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;
  • c)lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.

Testo vigente dal 25 ottobre 1990

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-10-20;302~art5 · fonte del testo

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