Norme

Art. 1

Articolo abrogato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134.

Abrogato dal 26 giugno 2012

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 796/1988

    Questione infondata
    14 luglio 1988

    Gli interventi finanziari destinati a favorire la produzione industriale, nella prospettiva di un ammodernamento dei processi produttivi, rispondono ad un interesse nazionale e costituiscono normazione generale sulla programmazione economica, e non ledono pertanto la competenza provinciale, ne' la sua autonomia finanziaria (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1983 n.696 proposta dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8 n. 9, 9 n. 8, 15, 16, 17, 78 e 79 dello Statuto T.A.A. e alle relative norme di attuazione, di cui al D.P.R. 31 luglio 1978 n.1017)

    Art. 1 Norme

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 26 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1985 al 26 giugno 2012. 493 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Al fine di agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine operatrici a comando e controllo elettronico destinate all'automazione di processi produttivi per la lavorazione o la misurazione o la movimentazione o lo stivaggio dei materiali oppure di apparecchiature meccaniche ed elettroniche di automazione delle macchine operatrici oppure di apparecchiature elettroniche di comando e di controllo di macchine operatrici e' concesso un contributo pari al 25 per cento del loro costo al netto dell'IVA. Il contributo di cui al comma precedente e' elevato al 32 per cento per l'acquisto di macchine da parte di imprese operanti nelle zone di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Sono ammesse ai contributi per gli ordini emessi entro il 31 maggio 1984, nell'ambito dei settori estrattivo e manifatturiero, le piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera D), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e le imprese artigiane. Il contributo e' concesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del comitato interministeriale di cui all'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla base dell'ordine ed e' successivamente erogato su presentazione della fattura quietanzata. Le categorie delle macchine operatrici e delle apparecchiature di cui al primo comma sono stabilite dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quindici giorni dalla data della predetta delibera del CIPI. Per le operazioni di locazione finanziaria il contributo e' erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative ai pagamenti dell'acconto e del primo canone e per il restante 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento per canoni, compresi l'acconto e il primo canone, che coprano almeno il 60 per cento del costo del bene al netto dell'IVA. Ad ogni singola impresa non possono essere concessi complessivamente contributi per un importo superiore a lire 500 milioni, se ubicata nel Centro-Nord, e a lire 600 milioni, se ubicata nei territori di cui al secondo comma. E' fatto divieto di distrazione delle macchine acquistate con il contributo di cui alla presente legge per un periodo di tre anni dalla consegna delle macchine stesse. Il contributo non e' cumulabile con quelli previsti da altre leggi statali, regionali o delle province autonome. Alle macchine ed apparecchiature acquistate a norma della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 aprile 1983, n. 130. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta la quota di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-12-19;696~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari