Corte costituzionale

Sentenza n. 796/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1988 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 8legge 696/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 (nel suo

complesso, e, in particolare, dei commi quarto, sesto e decimo) della

legge 19 dicembre 1983, n. 696, recante: "Norme concernenti

l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie

imprese e l'amministrazione ordinaria delle grandi imprese in crisi",

promosso con ricorso della Provincia di Bolzano, notificato il 20

gennaio 1984, depositato in cancelleria il 26 gennaio successivo ed

iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1984.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'avv.

dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 20 gennaio 1984 la Provincia

Autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità

costituzionale nei confronti dell'art. 1 - nel suo complesso, ma con

riferimento particolare ai commi quarto, sesto e decimo - della legge

19 dicembre 1983 n. 696 recante "Norme concernenti l'agevolazione

della produzione industriale delle piccole e medie imprese e

l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".

Con tale legge è stata disposta la concessione di contributi alle

piccole e medie imprese nonché alle imprese artigiane al fine di

agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria

di macchine ed apparecchiature di comando e controllo elettronico

destinate a favorire l'automazione dei processi produttivi (art. 1,

commi primo, secondo e terzo). Tali contributi vengono concessi dal

Ministero dell'industria su proposta del comitato interministeriale

di cui all'art. 9, quinto comma, del D.P.R. 9 novembre 1976 n. 902

(art. 1, quarto comma), con riferimento a categorie di macchine ed

apparecchiature individuate dal CIPI (art. 1, quinto comma) e secondo

modalità, tempi e procedure per la presentazione delle domande e per

l'erogazione stabilite con decreto dello stesso Ministro

dell'industria (art. 1, sesto comma). La legge, dispone inoltre la

non cumulabilità dei contributi stessi con quelli previsti da altre

leggi statali, regionali o delle province (art. 1, comma decimo) e

prevede la copertura finanziaria degli oneri relativi mediante il

fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla

legge 17 febbraio 1982 n. 46.

Ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano tale disciplina - in

quanto applicabile in tutto il territorio nazionale e, pertanto,

anche in quello della stessa Provincia - risulterebbe lesiva: a)

delle competenze legislative ed amministrative provinciali in materia

di "incremento della produzione industriale" (art. 9 n. 8 dello

Statuto speciale del Trentino-Alto Adige) e di "artigianato" (art. 8

n. 9 dello stesso Statuto), per il fatto di avere regolato

analiticamente un settore costituzionalmente riservato alla Provincia

affidando tutti i poteri relativi allo Stato, "senza neppure

prevedere una qualche forma di consultazione della stessa Provincia";

b) dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia e regolata,

per l'incremento delle attività industriali, dall'art. 15 dello

Statuto speciale (che ha trovato attuazione nell'art. 5 del D.P.R. 31

luglio 1978 n. 1017), nonché, per i profili generali, dagli artt. 78

e 79 dello stesso Statuto, dal momento che la legge impugnata è

intervenuta direttamente in un settore di competenza provinciale,

mentre si sarebbe dovuta limitare ad assegnare una quota del

finanziamento statale previsto, lasciando poi alla Provincia la

possibilità di disporre autonomamente dello stesso.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, al fine di chiedere il rigetto del ricorso.

La difesa statale rileva preliminarmente come l'art. 1 della legge

n. 696 del 1983 disciplini una particolare forma di utilizzazione del

Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito con

l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46 recante "Interventi per

i settori dell'economia di rilevanza nazionale": di talché la

normativa contenuta nella legge impugnata si limiterebbe soltanto a

rispecchiare la disciplina posta negli artt. 14-19 della legge n. 46

del 1982 al fine "di favorire la realizzazione di programmi di

imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici

finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi, sulla base di

priorità stabilite dal CIPI con riguardo alle esigenze generali

dell'economia nazionale".

La legge in contestazione si porrebbe quindi "fuori delle materie

"incremento della produzione industriale" ed "artigianato" riservate

alla competenza provinciale dalle norme statutarie, trattandosi

piuttosto di normativa intesa alla realizzazione di princìpi di

programmazione economica nazionale". Di conseguenza, non risulterebbe

neppure violata l'autonomia finanziaria della Provincia disposta

dagli artt. 15 e 78 dello Statuto, dal momento che "l'attribuzione di

una quota degli stanziamenti disposti per gli interventi dello Stato

nei settori di competenza delle Province non è statutariamente e

quindi costituzionalmente garantita, ma può essere derogata da

diverse disposizioni contenute nelle leggi di programmazione

nazionale".

3. - In prossimità dell'udienza di discussione la Provincia

autonoma di Bolzano ha prodotto memoria al fine di sviluppare le tesi

enunciate nel ricorso. Considerato in diritto

1. - Con il ricorso di cui è causa la Provincia autonoma di

Bolzano impugna l'art. 1 - con riferimento particolare ai commi

quarto, sesto e decimo - della legge 19 dicembre 1983 n. 696, recante

"Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle

piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle

grandi imprese in crisi", per violazione degli artt. 8 n. 9, 9 n. 8,

15, 16, 78 e 79 del D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto per il

Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione (D.P.R. 31

luglio 1978 n. 1017).

Tale impugnativa viene motivata sia con riferimento all'asserita

invasione delle competenze statutariamente spettanti alla Provincia

autonoma in materia di "incremento della produzione industriale" e di

"artigianato" (art. 9 n. 8 e 8 n. 9 dello Statuto speciale e delle

relative norme di attuazione), sia in relazione all'asserita lesione

dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia in tema di

interventi nei settori di competenza provinciale e, in particolare,

di interventi per l'incremento della produzione industriale (artt.

15, 78, 79 dello Statuto speciale e delle relative norme di

attuazione).

2. - Il ricorso non è fondato.

La legge 19 dicembre 1983 n. 696 ha disposto una serie di misure

di intervento finanziario destinate a favorire in tutto il territorio

nazionale la produzione industriale delle medie e piccole imprese,

nella prospettiva di un ammodernamento dei processi produttivi

collegato all'introduzione di tecniche di automazione e di controllo

elettronico.

In tale prospettiva, la legge di cui è causa rappresenta uno

sviluppo della disciplina in precedenza posta con la legge 17

febbraio 1982 n. 46 in tema di "interventi per i settori

dell'economia di rilevanza nazionale": disciplina mediante la quale

si è provveduto ad istituire, presso il Ministero dell'industria, il

"Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica", con il

compito di finanziare i programmi delle imprese "destinate ad

introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi

prodotti e processi produttivi, già esistenti" (art. 14, primo e

secondo comma). La stessa legge n. 46 ha previsto altresì: a) la

competenza del CIPI a stabilire le condizioni di ammissibilità agli

interventi del fondo e a graduarne la priorità "avendo riguardo alle

esigenze generali dell'economia nazionale" nonché a determinare le

modalità per l'istruttoria delle domande di concessione (artt. 14,

terzo comma e 16, primo comma); b) la competenza del Ministro

dell'industria a stabilire le modalità, i tempi e le procedure per

la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi; a

deliberare gli interventi, previo parere di un apposito comitato

tecnico; a stipulare i contratti con le imprese beneficiarie; a

liquidare gli impegni di spesa; a revocare, o interrompere, in caso

di inadempimento, le concessioni (art. 16, secondo comma e segg.); c)

l'obbligo per il Governo di riferire annualmente al Parlamento sulla

determinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e

sui risultati ottenuti (art. 17); d) la copertura finanziaria del

fondo a carico del bilancio statale, con la riserva di una quota,

pari al 20 per cento degli stanziamenti, a favore del settore delle

piccole e medie industrie (art. 18).

3. - Dall'insieme di tali disposizioni risulta, dunque, evidente

il carattere di normazione generale sulla programmazione economica

che la disciplina posta dalla legge n. 46 del 1982 in tema di

innovazione tecnologica, con riferimento a "settori dell'economia di

rilevanza nazionale", viene ad assumere: carattere che non può non

riflettersi anche nei confronti della disciplina formulata con la

legge n. 696 del 1983, oggetto dell'impugnativa, dal momento che come

rileva la difesa dello Stato - gli interventi disposti in questa

legge si limitano a ricalcare, per i settori delle piccole e medie

imprese, i princìpi già enunciati nella legge n. 46, fino a

utilizzare, per la copertura degli oneri relativi, la stessa quota

del Fondo Speciale riservata al settore delle piccole e medie imprese

dall'art. 18 di tale legge.

Ma una volta riconosciuto il contesto unitario che collega i

contenuti della legge n. 696 del 1983 alla disciplina posta con la

legge n. 46 del 1982 sono destinate anche a cadere le censure

formulate, con il ricorso di cui è causa, nei confronti della prima

legge, tanto con riferimento al profilo relativo all'invasione della

competenza provinciale, quanto con riferimento al profilo connesso

all'asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia.

In relazione al primo profilo, sarà, infatti, la rilevanza

nazionale dell'interesse posto ad oggetto della normativa impugnata -

interesse incentrato sullo sviluppo tecnologico delle imprese e

sull'automazione dei processi produttivi - a giustificare la presenza

di una disciplina statale non condizionata da limiti territoriali;

mentre, in relazione al secondo profilo, sarà il carattere di "norma

generale sulla programmazione economica", riconoscibile nella

disciplina di cui è causa, a rendere operante la deroga al

meccanismo ordinario di finanziamento (mediante assegnazione alla

Provincia di quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio

statale) prevista dalla prima parte dell'art. 15 dello Statuto

speciale, in tema di interventi finanziari per l'incremento delle

attività industriali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1983 n. 696 sollevata, con

riferimento agli artt. 8 n. 9, 9 n. 8, 15, 16, 78 e 79 D.P.R. 31

agosto 1972 n. 670 ed alle relative norme d'attuazione (D.P.R. 31

luglio 1978 n. 1017), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il

ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:796 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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