Norme

Art. 17

Al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria, fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

2

La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 333 (in G.U. 1a s.s. 30/03/1988, n. 13) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennita' di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265".

Testo vigente dal 31 marzo 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 333/1988

    Ha colpito questo articolo
    24 marzo 1988

    Non sono sostanzialmente diverse le posizioni del gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione e del precedente titolare di farmacia non di nuova istituzione, e non e`, comunque, censurabile la scelta discrezionale del legislatore di equipararle con riguardo al diritto a percepire l'indennita` di avviamento, ove si intenda quest'ultima - conformemente all'interpretazione giurisprudenziale - quale corrispettivo dell'attivita` di esercizio. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 17, l. 2 aprile 1968, n. 475, in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 17 Norme · Art. 110 Testo unico sanitarie

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 275/1989

    Questione inammissibile
    18 maggio 1989

    Questione già decisa con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale. - S. n. 333/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 17 Norme · Art. 110 Testo unico sanitarie · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 1056/1988

    Questione inammissibile
    30 novembre 1988

    Questione già decisa con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale della norma denunziata. - V. S. n. 333/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 17 Norme · Art. 110 Testo unico sanitarie · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 marzo 1988

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1968 al 31 marzo 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 333 (in G.U. 1a s.s. 30/03/1988, n. 13) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennita' di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475~art17 · fonte del testo

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