Corte costituzionale

Ordinanza n. 275/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/05/1989 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge

2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico),

promosso con ordinanza emessa il 1° luglio 1987 dalla Corte d'Appello

di Roma nel procedimento civile vertente tra Cavaterra Ascenzio e

Moncalvo Carmen ed altro, iscritta al n. 792 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 1°

luglio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 17 della legge 2

aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico),

nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di

farmacie non di nuova istituzione il diritto all'indennità di

avviamento riconosciuto in favore dei gestori di farmacie di nuova

istituzione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 333 del 1988, ha

già dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 17

"nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di

farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità

di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie

approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265";

che quindi la questione ora sollevata va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n.

475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 333 del 1988,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte

d'Appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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