Norme

Art. 5

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 aprile 1995 al 24 settembre 2015. Leggi il testo vigente →

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Testo in vigore dal 26 aprile 1995 al 24 settembre 2015

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 aprile 1995

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1953 al 26 aprile 1995. 18 parole tolte, 19 parole aggiunte.

tolto: Inaggiunto: 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, tolto: sara' applicata aggiunto: si applica al datore di lavoro tolto: l'ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni lavoratore cui la contravvenzione si riferisce aggiunto: la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-01-05;4~art5 · fonte del testo

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