Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denunzia all'autorita' giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed e' punita con sanzione amministrativa e pecuniaria. La legge regionale determina misure e modalita' delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:

  • a)la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;
  • b)la lavorazione andante del terreno e l'apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;
  • c)la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;
  • d)la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;
  • e)la raccolta di tartufi immaturi;
  • f)la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;
  • g)il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
  • h)la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;
  • i)la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4. Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale e' trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.

Testo vigente dal 21 dicembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-16;752~art18 · fonte del testo

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