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Civile
Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo
Legge 16 dicembre 1985, n. 752
- Aggiornato al
- 9 giugno 1991
- Articoli
- 20
- Versioni storiche
- 23
- Art. 1Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge, 22 luglio 1975, n. 382, nonche'…
- Art. 2I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e…
- Art. 3La raccolta dei tartufi e' libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Hanno diritto…
- Art. 4I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano…
- Art. 5Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per…
- Art. 6Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio…
- Art. 7I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per…
- Art. 8La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, puo' essere…
- Art. 9I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di…
- Art. 10I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante…
- Art. 11I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale…
- Art. 12Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi…
- Art. 13Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche: a)…
- Art. 14E' vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o…
- Art. 15La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata agli agenti del Corpo…
- Art. 16Per le violazioni della presente legge e' ammesso il pagamento con effetto liberatorio…
- Art. 17Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti…
- Art. 18Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denunzia…
- Art. 19Le regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, devono adeguare…
- Art. 20La legge 17 luglio 1970, n. 568, e' abrogata.
