Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:

  • a)da 3.000 euro a 18.000 euro, se riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi;
  • b)da 9.000 euro a 54.000 euro, se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 si applicano anche con riferimento alla passata di pomodoro di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005. L'autorita' competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo e' il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-28;154~art27 · fonte del testo

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