La raccolta dei tartufi e' libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Hanno diritto di proprieta' sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprieta' si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purche' vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata". Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo. Nulla e' innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Testo vigente dal 21 dicembre 1985

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 328/1990

    Questione infondata
    13 luglio 1990

    I limiti posti al diritto dominicale del proprietario del fondo dalla normativa dello Stato (legge quadro n. 752 del 1985, art. 3) e della regione Umbria (legge n. 47 del 1987, art. 2) - che questa recepisce - in ordine alla libera raccolta dei tartufi - consentita solo nei boschi e nei terreni non coltivati - e alla proprietà degli stessi, si riferiscono ai modi di godimento di una intera categoria di beni, nell'ambito dell'attuazione della funzione sociale che deve svolgere il diritto di proprietà per la tutela accordata ad interessi sociali, e quindi pubblici, facenti capo alla generalità dei cittadini. Pertanto, secondo i principi affermati dalla Corte in materia di limiti e vincoli alla proprietà, la mancata previsione della possibilità di riserva della proprietà sui tartufi (se non a favore dei gestori di tartufaie coltivate o controllate) e di un indennizzo o compenso a favore del proprietario, di terreni non coltivati o di boschi, non comporta violazione del precetto costituzionale di cui all'art. 42, secondo e terzo comma, Cost.. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge statale 16 dicembre 1985, n. 752, e dell'art. 2 della legge regionale dell'Umbria 3 novembre 1987, n. 47). - S. nn. 6/1966, 55/1968, 56/1968 e 245/1976.

    Art. 3 Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo · Art. 42 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-16;752~art3 · fonte del testo

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